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Venerdì 5 Ottobre 2007  |
Reverse charge nell'elenco Iva |
Le precisazioni fornite dalle Entrate in vista delle scadenza del 15 ottobre. Va segnalata anche la regolarizzazione di fatture non ricevute
Le autofatture per acquisti da soggetti esteri non devono essere inserite nell'elenco fornitori, mentre è necessario annotare le operazioni interne soggette a Iva con il meccanismo del reverse charge. Così, con la circolare n.53/E del 3 ottobre 2007, l'agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento da riservare a cessioni e acquisti documentati con autofattura, soggetti al regime del reverse charge. In particolare nell'elenco fornitori non vanno indicate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi eseguite nei confronti degli operatori italiani da parte di soggetti non residenti. Dovranno invece essere riportate: le operazioni assoggettate a Iva nel 2006 con il meccanismo del reverse charge interno (rottami, oro da investire ed eventuali subappalti in edilizia), le autofatture emesse a fronte di acquisti da agricoltori esonerati e le autofatture emesse in caso di regolarizzazione di acquisti senza fattura o con fattura irregolare.
Il Sole 24 Ore
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