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Venerdì 17 Ottobre 2008  |
Non basta l'indirizzo mail ai contratti stipulati in rete |
La Corte esige "contatti più fluidi" Una protezione rafforzata per i consumatori che stipulano contratti via internet e che hanno diritto ad avere contatti immediati, non solo in via elettronica, con i prestatori di servizi anche prima della conclusione formale di un accordo. E' il principio fissato dalla Corte di giustizia delle Comunità Europee nella sentenza depositata ieri (causa C-298/07) che ha chiarito la portata della direttiva 2000/31/Ce realtiva a taluni aspetti giuridici dei servizi della società d'informazione recepita in Italia con Dlgs 9 aprile 2003 numero 70. La questione è approdata a Lussemburgo su rinvio della Corte di cassazione tedesca, alle prese con una controversia tra una compagnia di assicurazione per autoveicoli, che offre servizi escludivamente su internet e la federazione tedesca delle associazioni dei consumatori. Per la società di assicurazioni è sufficiente indicare l'indirizzo della società e quello di posta elettronica e comunicare il numero di telefono solo dopo la stipulazione del contratto, per rispettare le garanzie di tutela del cliente fissate nella direttiva comunitaria.
Il Sole 24 Ore
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