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Lunedì 15 Dicembre 2008  |
Fuori l'Iva, dentro i contributi |
IL DECRETO ANTICRISI/ Nel dl 185 interpretazione innovativa della legge fallimentare Transazioni fiscali: l'imposta può essere solo dilazionata Fuori l'Iva dalla transazione fiscale della nuova legge fallimentare e dentro i debiti previdenziali. I debitori in crisi non possono transigere, ma solo dilazionare, l'Iva, mentre potranno pagare parzialmente anche i contributi e relativi accessori amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie. Il comma 5, dell'art. 32 del dl 185/2008 ha, infatti, modificato il testo dell'art. 182-ter legge fallimentare, che ha previsto una delle novità più rilevanti della riforma fallimentare. Il decreto anticrisi, con una innovazione che deve intendersi interpretativa, chiarisce senza più alcun dubbio che l'imposta sul valore aggiunto non può formare oggetto di pagamento parziale. Si risolve così la diatriba tra Agenzia delle entrate e giurisprudenza di merito. La prima ritrosa a riconoscere la transigibilità del tributo, perché risorsa propria dell'Unione europea e la seconda tendenzialmente aperta a ricomprendere l'Iva tra i tributi che possono essere falcidiati all'interno di un piano di concordato preventivo.
Italia Oggi |
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