| News | 
   
  
    |   | 
   
  
    
  
    
      Lunedì 17 Giugno 2002   | 
     
    
      | Ai contributi per la formazione l'IVA non viene ap | 
     
    
      L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n.183 dellཇ giugno 2002, ha fornito chiarimenti in merito al trattamento ai fini Iva delle somme erogate dallo Stato o da enti pubblici come contributo per la realizzazione di corsi di formazione. Per essere rilevante agli effetti dell'Iva, il contributo deve essere erogato a fronte di un'obbligazione di dare, fare, non fare o permettere, ovvero quando il contributo costituisce il compenso per un servizio effettuato o per un bene ceduto. In mancanza di un sinallagma (è il caso dei contributi a fondo perduto che sono erogati non in relazione a specifiche prestazioni di servizi) l'Agenzia ritiene che non ricorra il presupposto oggettivo d'imposta e che il relativo contributo non sia assoggettato a imposta.  (Fonte: www.fiscooggi.it) 
  | 
     
    
      | torna all'archivio News  | 
     
   
 | 
   
 
		   | 
         |