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Giovedì 12 Novembre 2009  |
Cartelle di pagamento trasparenti |
Il Tar del Lazio: è irrilevante che il materiale informativo sia detenuto da soggetti privati. Accesso a tutti i documenti che hanno determinato l'atto Il contribuente cui viene notificata una cartella di pagamento ha tutto il diritto a prendere visione, ai sensi della legge n. 241 del 1990, dei documenti correlati che hanno determinato la formazione di tale provvedimento. Nel procedimento tributario, infatti, l'esclusione del diritto di accesso riguarda soltanto gli atti e i documenti preparatori all'emanazione del provvedimento, ma non certamente il provvedimento adottato, che può essere immediatamente lesivo di posizioni giuridiche. È altresì irrilevante opporre un diniego in considerazione del fatto che i documenti siano tenuti da una società di riscossione, quindi privata. La legge sulla trasparenza si applica, oltre che alle pubbliche amministrazioni, anche ai soggetti privati che sono chiamati all'espletamento di compiti di interesse pubblico. E' quanto ha sancito dal tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione II, nel testo della sentenza n.10765 del 3 novembre scorso.
Italia Oggi |
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