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Mercoledì 4 Settembre 2002  |
Avviso di accertam. senza prove |
La Corte di Cassazione, Sezione tributaria, con la sentenza 12394 del 22 agosto 2002 ha confermato un orientamento ormai consolidato relativamente all’interpretazione dell’art. 42 del dpr 600/73. Nell’avviso di accertamento l’amministrazione non è tenuta a includere alcuna notizia delle prove poste a fondamento e verifica dei fatti e non deve riportarne, sia pure sinteticamente, il contenuto. Il contenuto minimo, sotto pena di nullità è costituito dall'indicazione dell'imponibile, dell'aliquota applicata e dell'imposta liquidata. Lo stesso avviso deve pure riportare l'indicazione delle norme giustificative dell'operato dell'ufficio e, solo con riferimento all'ipotesi della rettifica operata con metodo induttivo o sintetico, deve esserci anche la specificazione degli elementi di fatto valutati. Si conferma dunque la netta separazione tra esposizione della motivazione (obbligatoriamente presente nell’avviso) dall’esposizione delle prove (da esporre in sede di eventuale contenzioso processuale). (Fonte: ItaliaOggi)
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