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Giovedì 21 Gennaio 2010
Decadenza incolpevole in appello. Nessuna rimessione in termini
Nel processo tributario l'istituto non è invocabile per le attività relative alla costituzione della parte
Con la pronuncia n. 26065/2009, la Cassazione ha precisato l'applicazione, nell'ambito del giudizio tributario, dell'articolo 184-bis del codice di procedura civile che prevede, per la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze processuali per cause indipendenti dalla sua volontà, la rimessione in termini.

In un giudizio relativo a cartelle di pagamento Iva, la Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglie l'appello proposto da un contribuente nei confronti dell'Amministrazione finanziaria nella considerazione che lo stesso, difeso in primo grado da sedicenti difensori non iscritti in alcun albo professionale, fosse incorso in decadenza incolpevole e dovesse essere rimesso in termini ai sensi dell'articolo 184-bis del codice processuale civile, al fine di consentire una legittima difesa a fronte della pretesa tributaria.
Pertanto, i giudici di appello rimettono le parti innanzi alla Commissione tributaria provinciale, ai sensi dell'articolo 59 del Dlgs 546/1992.

L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione considerando erronea l'interpretazione dei giudici del gravame laddove hanno ritenuto applicabile al processo tributario l'istituto della remissione in termini e, per l'effetto, abbiano ritenuto ammissibile un ricorso in appello proposto oltre il termine di cui all'articolo 51 del Dlgs 546/1992.
In particolare, la sentenza impugnata ha ritenuto che il contribuente sia incorso in decadenze incolpevoli sia relativamente alla impugnazione dell'atto tributario che, implicitamente, in relazione, all'appello.

Per i giudici di piazza Cavour, il ricorso dell'Amministrazione finanziaria merita accoglimento. Infatti, l'interpretazione fornita dai giudici di appello è erronea in quanto "…l'ambito di applicazione dell'art. 184 bis c.p.c., è limitato alle attività difensive nel corso di trattazione della causa e non anche alle attività di costituzione della parte".
Come già precisato nella sentenza 29779/2008, la Cassazione ribadisce che, in tema di rimessione in termini, l'articolo 184-bis riguarda le sole ipotesi in cui le parti costituite siano decadute dal potere di compiere determinate attività difensive nel corso della trattazione della causa e in questo solo ambito rende operante la rimessione in termini e la sua disciplina, la quale, quindi, non è invocabile per le situazioni esterne allo svolgimento del giudizio quali certamente sono le attività relative alla costituzione della parte, pertanto, "…si è ritenuta l'inapplicabilità dell'art. 184 bis c.p.c., al termine di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, cfr. Cass n. 11062/2006 e n. 14482/2003".

In altri termini, la Cassazione ha espresso il principio secondo cui il decorso dei termini decadenziali, entro cui impugnare un atto impositivo, determina la definitività del provvedimento stesso, precludendo la possibilità di rimettere in discussione l'an e il quantum dell'imposta.
Pertanto, le fattispecie che si fondano sul caso fortuito e/o la forza maggiore addotte da qualsiasi ricorrente - anche se non contestate da parte dell'ufficio finanziario in quanto risultano fondate sulla base della documentazione prodotta - non trovano, comunque, accoglimento nella previsione legislativa vigente, la quale prevede l'inammissibilità del ricorso o dell'appello proposto oltre lo scadere del termine fissato dalla legge a pena di decadenza.
Ne consegue che, qualora il contribuente abbia avuto piena conoscenza dell'atto impositivo, ma per ragioni di forza maggiore o per un evento improvviso e imprevedibile non abbia potuto far valere le proprie ragioni entro il termine decadenziale, il ricorso deve necessariamente essere dichiarato inammissibile.

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