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      Martedì 10 Settembre 2002   | 
     
    
      | Ricorso in Cassazione si paga il contributo unific | 
     
    
      L'istituzione del contributo unificato di iscrizione a ruolo per tutti i provvedimenti giurisdizionali civili e amministrativi, comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione (in sostituzione dell’imposta di bollo), è stata disposta dalla legge n. 488 del 1999 (così come modificata dal decreto legge n. 28 del 2002 convertito dalla legge n. 91/2002). E’ stato previsto il versamento diretto di questo tributo presso gli uffici postali o gli sportelli bancari con modello F23, oppure con bollettino di conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato o ancora presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati. Il contributo unificato nel processo tributario non è dovuto, sia perché non è previsto dal Testo unico, sia perché, per questo tipo di processo, non era dovuta la preesistente tassa di iscrizione a ruolo ora sostituita dal contributo unificato. Questa esclusione, però, riguarda soltanto i gradi di giudizio dinanzi alle Commissioni Tributarie e non quello dinanzi alla Corte di Cassazione e pertanto per il ricorso avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, si dovrà applicare il contributo unificato.  (Fonte: www.fiscooggi.it) 
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