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Mercoledì 24 Marzo 2010  |
Il 730 viaggia in rete |
Il parere della Fondazione studi consulenti del lavoro. Procedura telematica estesa a tutti Non è sanzionata né preclude la prestazione di assistenza fiscale ai propri dipendenti la mancata comunicazione all'agenzia delle entrate, da parte del sostituto d'imposta (datore di lavoro), relativa all'utilizzo della procedura telematica (modelli 730/4). Lo spiega la Fondazione studi dei consulenti del lavoro nel parere n. 10 di ieri. Il chiarimento arriva in risposta a un quesito relativo alla principale novità in tema di modello 730, ossia l'estensione dal 2010 ai sostituti d'imposta di tutte le province del territorio nazionale e a tutti gli intermediari abilitati (consulenti del lavoro, dottori commercialisti ed esperti contabili con sola eccezione dei grandi sostituti d'imposta come l'Inps, l'Inpdap, l'Ipost ecc.) dell'invio telematico all'Agenzia delle entrate del modello 730/4. In particolare, i datori di lavoro pubblici e privati hanno tempo fino al 31 marzo prossimo per comunicare l'utenza telematica o il nome dell'intermediario presso cui intendono ricevere dall'Agenzia delle entrate i dati contabili dei modelli 730/4 dei loro dipendenti (cioè la liquidazione dei redditi e delle imposte).
Italia Oggi |
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