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Martedì 17 Settembre 2002  |
Rimborsi, tutele a più vie |
Il contribuente può rivolgersi al giudice ordinario per ottenere il rimborso delle imposte non dovute quando l'amministrazione finanziaria ha già riconosciuto il relativo diritto, ma non ha provveduto a effettuare il rimborso. L'importante principio è stato affermato dalle sezioni unite della Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 10725 del 22 luglio 2002, con la quale è stata dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario. Le sezioni unite riconoscono al contribuente una tutela giudiziale concorrente, che può trovare attuazione con un'azione ordinaria di ripetizione dell'indebito, nel caso in cui «l'amministrazione abbia formalmente riconosciuto il diritto al rimborso e la quantificazione della somma dovuta, sì che non residuino questioni circa l'esistenza dell'obbligazione tributaria, il quantum del rimborso o le procedure con le quali lo stesso deve essere effettuato». (Fonte: Il Sole 24Ore)
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