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Lunedì 21 Giugno 2010
Addizionale Ires settore energia. Da quest'anno vale un punto in più
Sotto la lente d'ingrandimento dell'Agenzia l'extra tributo, passato dal 2010 al 6,5 per cento
Robin tax. Così si identificava, giornalisticamente, l'addizionale Ires introdotta dalla "manovra d'estate" 2008 (Dl 112/2008) a carico dei soggetti operanti nel settore energetico. Un'addizionale che, a partire da quest'anno, ha visto la "sua" aliquota salire di un punto percentuale. Tutti i chiarimenti nella circolare n. 35/E del 18 giugno.

L'addizionale dell'imposta sul reddito delle società
A partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, "l'aliquota dell'imposta sul reddito delle società…è applicata con una addizionale di 5,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro e che operano nei settori di seguito indicati: a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi; b) raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale; c) produzione o commercializzazione di energia elettrica…La disposizione non si applica ai soggetti che producono energia elettrica mediante l'impiego prevalente di biomasse e di fonte solare-fotovoltaica o eolica" (articolo 81, comma 16, Dl 112/2008).
L'aliquota, come anticipato, è poi stata elevata di un punto percentuale (articolo 56, legge 99/2009). La nuova misura del 6,5% trova applicazione a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 15 agosto 2009 (quindi, dal 2010 per i soggetti senza esercizio a cavallo).

Chi paga l'addizionale?
I soggetti Ires, operanti nei settori indicati dalla norma, che registrano, nel periodo d'imposta precedente a quello di applicazione (l'addizionale sarà dovuta in relazione all'anno n se il limite è stato superato nell'anno n-1) un volume di ricavi "complessivi" (comprendendo, quindi, sia i ricavi generati dal settore energetico, sia quelli prodotti da eventuali altre attività non toccate dall'addizionale) superiore a 25 milioni di euro. Se i ricavi generati da altre attività sono prevalenti, l'addizionale non è dovuta.

Il superamento della soglia dei 25 milioni di euro (che va "ragguagliata" nell'ipotesi di periodi d'imposta inferiori o superiori a dodici mesi) va verificato, per le imprese neocostituite ma risultanti da fusioni o scissioni, sulla base dei ricavi conseguiti dal soggetto (o dai soggetti) esistente nell'esercizio precedente all'operazione straordinaria. Analogamente, in caso di conferimento d'azienda effettuato in neutralità, andranno sommati, a quelli del conferitario, i ricavi conseguiti, nel precedente periodo d'imposta, dal conferente.

Non sono assoggettai all'addizionale quanti contemporaneamente:
producono "in prevalenza" energia elettrica da fonti rinnovabili, mediante l'impiego di biomasse e di fonte solare-fotovoltaica o eolica, rispetto al totale dell'energia elettrica prodotta
conseguono "in prevalenza" ricavi derivanti da energia elettrica.

Il beneficio, che è rivolto ai soli produttori di energia elettrica e non anche a quanti la commercializzano, è associato esclusivamente alla produzione frutto delle fonti indicate dalla norma (biomasse, solare-fotovoltaica ed eolica).

Qual è la base imponibile dell'addizionale?
La stessa dell'Ires che, in sostanza, sarà dovuta in base all'aliquota del 34% (27,5 + 6,5). Trovano, quindi, applicazione le norme dettate in materia di liquidazione, accertamento, riscossione, contenzioso e sanzioni, ai fini delle imposte sui redditi.
Eventuali perdite pregresse sono "ordinariamente" utilizzabili.

Cosa accade se i soggetti interessati sono in regime di consolidato?
L'addizionale deve essere liquidata e versata autonomamente da ciascuno dei soggetti partecipanti (consolidante o consolidato) alla fiscal unit, con la possibilità di utilizzare le proprie perdite pregresse per abbatterne l'imponibile. Le perdite maturate, invece, nei periodi di validità dell'opzione sono trasferite al consolidato, per la determinazione dell'Ires di gruppo, e utilizzate da chi le ha prodotte in deduzione dalla propria base imponibile dell'addizionale.


Cosa accade se i soggetti interessati hanno optato per il regime della trasparenza?
Partecipanti e partecipata assoggettano autonomamente il proprio imponibile all'addizionale, senza che questo sia influenzato dal meccanismo del regime. Ciò vuol dire che, nel caso delle partecipanti, l'imposta si calcola esclusivamente sul reddito da loro prodotto, senza tener conto di quello imputato dalla società partecipata. Soprattutto, senza poter utilizzare in compensazione la perdita della partecipata "trasparente".


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