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      Mercoledì 6 Ottobre 2010   | 
     
    
      | Dall'Agenzia delle entrate il chiarimento: si applica l'aliquota ridotta. L'autorimessa? St | 
     
    
      Dall'Agenzia delle entrate il chiarimento: si applica l'aliquota ridotta. L'autorimessa? Stessa natura del bene principale  Per l'acquisto della seconda autorimessa della «prima casa», l'Iva è dovuta nella misura ridotta del 10% prevista per le cessioni di abitazioni non di lusso, e non con l'aliquota del 20% prevista per i fabbricati strumentali.  Ciò perché il vincolo pertinenziale attribuisce all'autorimessa la stessa natura del bene principale. È quanto chiarisce l'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 94 del 5 ottobre 2010, emanata per uniformare il comportamento degli uffici. 
  Fonte: Italia Oggi 
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