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Venerdì 22 Ottobre 2010
Avviso bonario non impugnabile.
Per poter accedere alla tutela giurisdizionale, l'atto deve contenere una pretesa tributaria definita
L'invito con cui l'amministrazione finanziaria chiede al contribuente di fornire dei chiarimenti sulla dichiarazione (cosiddetto avviso bonario) non contiene in sé alcuna pretesa tributaria e, di conseguenza, non è un atto impugnabile.
L'Agenzia, con risoluzione n. 110/E del 22 ottobre, nel rilevare la pendenza di numerose controversie sulla questione, chiarisce, attraverso le pronunce della Corte di cassazione, che si tratta di un provvedimento privo di effetti negativi immediati per il contribuente e che, quindi, non può essere contestato.

Il documento richiama, in primo luogo, le sentenze che hanno affermato il principio della non impugnabilità, davanti alle Commissioni tributarie, degli avvisi bonari (articoli 36-bis, comma 3, del Dpr 600/1973, e 54-bis, comma 3, del Dpr 633/1972). Secondo i giudici, infatti, si tratta di comunicazioni finalizzate a portare a conoscenza del contribuente i risultati della fase di controllo delle dichiarazioni, offrendogli la possibilità di pagare una sanzione ridotta, ma non sono dei veri e propri atti impositivi (Cassazione, sentenze 16293/2007 e 16428/2007).

Orientamento richiamato anche in un'altra pronuncia della Suprema corte (sentenza 25699/2009), che definisce "impugnabili" tutti quegli atti con cui si comunica una pretesa tributaria definita, anche se non contengono una formale richiesta di pagamento.

A ribadire la non impugnabilità dell'avviso bonario, anche la circostanza che tale comunicazione non è compresa fra gli atti per i quali si può proporre ricorso davanti alle Commissioni tributarie (articolo 19 del Dlgs 546/1992).

La risoluzione, infine, richiama un'altra pronuncia della Cassazione, in base alla quale l'elenco degli atti impugnabili previsto dal citato decreto legislativo 546/1992 è tassativo. La sentenza 1791/2005, infatti, ribadisce il principio della tipicità degli atti impositivi, che devono essere "espressione dell'esercizio di un potere assegnato da una norma, che ne individua presupposti ed effetti". Di conseguenza, al di fuori dei casi previsti dalla norma, non si può ipotizzare una tutela giurisdizionale.

Alla luce del richiamato orientamento giurisprudenziale, l'Agenzia chiarisce che è inammissibile il ricorso contro inviti bonari e comunicazioni, in quanto si tratta di atti che, non contenendo una pretesa tributaria definita, non producono effetti negativi immediati per i contribuenti.

Fonte: FiscoOggi
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