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Mercoledì 10 Novembre 2010
La Cassazione accoglie il ricorso dell'amministrazione. Precluso il ravvedimento operoso
Il contribuente non può aderire al ravvedimento operoso dopo che sono già state fatte dal fisco verifiche e ispezioni. Lo ha stabilito la Cassazione che, con ordinanza 22781 del 9/11/2010, ha accolto il ricorso dell'amministrazione.
A essere interpretato l'art. 13 del dlgs 472/97 che, ha scritto la sezione tributaria, «subordina il ravvedimento operoso al fatto che non siano stati iniziati accessi, ispezioni verifiche o altre attività amministrative di accertamento».
In altri termini l'adesione al ravvedimento è illegittima nel caso in cui le sanzioni sia state pagate dopo l'ispezione. La vicenda prende le mosse da un accertamento Iva.
L'azienda aveva corrisposto le sanzioni in misura ridotta dopo un'ispezione della Gdf. Aveva quindi aderito al ravvedimento operoso. Ma l'ufficio delle Entrate aveva negato il diritto alla procedura dal momento che, aveva sostenuto, l'ispezione era già stata fatta presso la sede aziendale.

Fonte: Italia Oggi
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