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Mercoledì 29 Giugno 2011
Gerico richiede più informazioni
Dichiarazioni 2011. Circolare sugli studi di settore: entro fine dicembre l'invio delle motivazioni della non congruità.
Nel modello anche i dati delle merci distrutte o rubate e i beni di poco valore
Precisazioni sulle novità di modelli e del software per il periodo di imposta 2010, richiamo dei correttivi anticrisi, giustificazione di alcuni aspetti non del tutto chiari delle note metodologiche e annuncio della possibilità di inviare giustificazioni alla posizione di non congruità entro il prossimo dicembre, con un apposito software in via di predisposizione.
Queste le principali informazioni che risaltano da una prima lettura della circolare 30/E, emanata ieri dall'agenzia delle Entrate; peraltro, il documento in gran parte ripropone stralci della documentazione già nota, con la conseguenza che appare necessario "individuare" tra le righe le precisazioni e gli aspetti di novità.
A titolo di esempio, è sufficiente citare la parte relativa ai correttivi anti-crisi, limitata a tre facciate; successivamente, però, si rinvengono preziose indicazioni per la compilazione del quadro X, in relazione ai dati necessari per l'applicazione del correttivo congiunturale individuale (soggetti con periodi precedenti di durata diversa da u mesi, soggetti che non hanno compilato il modello studi in quanto esclusi, soggetti che non hanno compilato il modello studi in quanto non hanno prodotto reddito di impresa odi lavoro autonomo).
Sull'applicazione retroattiva degli studi, se più favorevoli al contribuente, viene confermata l'indicazione già presente nella circolare 28/E, vale a dire la possibilità di utilizzare il minor livello di congruità di Gerico, ovviamente senza tenere in considerazione l'effetto ribasso dei correttivi anticrisi; si precisa, tuttavia, che ciò appare possibile in quanto la revisione, basata sui dati del periodo 2008, non ha determinato significativi stravolgimenti, come a dire che, ove ciò dovesse avvenire in futuro, l'applicazione retroattiva sarebbe preclusa.
In merito all'adeguamento per importi superiori al lo% dei ricavi o compensi annotati, che comporta la maggiorazione del 3% con esclusione degli studi nuovi o revisionati, le Entrate ribadiscono che le modifiche derivanti dai correttivi anticrisi non possono essere considerate una revisione, ma solo una integrazione.

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