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Martedì 18 Ottobre 2011
Società di comodo alla prova del reddito minimo
Le non operative. I dubbi da chiarire
Significativi dubbi operativi si presentano nell'applicazione delle novità in materia di società di comodo, specie in relazione alla nuova fattispecie della società in perdita fiscale reiterata per tre esercizi.
Oltre alle questioni segnalate sul Sole 24 Ore del 22 settembre scorso, vanno risolte le problematiche inerenti la determinazione del reddito minimo, la rilevanza delle cause di esclusione verificatesi nel triennio, e la determinazione dell'acconto da versare nel 2011 anticipando gli effetti del Dl 138/11.
Il reddito minimo La società in perdita per due esercizi potrebbe produrre nel terzo anche un reddito, ma tale circostanza non assicura l'esclusione dalla declatoria di non operatività, poichè quel reddito deve essere almeno uguale a quello minimo determinato con i parametri dell'articolo 3o, comma 3 della legge 724/1994.
Questa verifica è alquanto impegnativa dato che applicare i parametri di redditività (1,5% per le partecipazioni, 4,75% per gli immobili diversi dagli uffici su cui si applica il 4%, 12% delle altre immobilizzazioni materiali ed immateriali) ad una impresa operativa (ancorchè in perdita) significa determinare un reddito minimo rilevante, poichè è probabile che vi sia un attivo patrimoniale di una certa entità.
Proprio per questo è opportuno ricordare quali sono le regole proprie di determinazione del test di redditività che in parte divergono da quello di operatività.
I parametri nel test di redditività vanno applicati ai soli dati dell'esercizio di riferimento e non alla media triennale (test di operatività), ma le regole con cui le poste dell'attivo patrimoniale si inseriscono nel test di operatività valgono anche per quello di redditività? Ad esempio, se una società affitta immobili a equo canone eper tale motivo essi sono esclusi dal test di operatività vanno esclusi anche dal test di redditività? La risposta positiva che emerge dalla circolare 9/08 è confermata dal tracciato ufficiale del modello Unico che assume nel test di redditività i dati patrimoniali inseriti nel test di operatività e riferiti all'ultimo esercizio, cioè quello di riferimento.
La conclusione a cui si perviene, quindi, è che i beni esclusi dal test di operatività per una causa di disapplicazione parziale (immobili locati ad equo canone oppure partecipazioni in società operative), non vanno inseriti nella determinazione del reddito minimo, così come i beni acquisiti in corso di anno vanno considerati non per l'intero valore bensì pro rata temporis.
Questi elementi in alcuni casi renderanno (relativamente) più facile rispettare il dato del reddito minimo figurativo.

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