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Lunedì 28 Novembre 2011
Cedolare con sconto al rush finale
Locazioni. Non c'è ancora una conferma ufficiale alla possibilità di optare per la sostitutiva anche se si è mancata la scadenza di luglio.
Entro il 30 novembre va pagata la seconda rata d'acconto calcolata sul 68% del tributo

Chi ha omesso il pagamento della prima rata di cedolare seccasugli affitti - o ha versato un importo insufficiente - dovrebbe avere l'occasione di rimediare all'errore con il versamento della rata di acconto di novembre, in scadenza dopodomani conia formula "leggera" definita dal Dpcm dello scorso 21 novembre (l'acconto per il 2011, infatti, si riduce dallྑ% al 68%).
Allo scopo, il contribuente dovrebbe pagare- oltre all'importo dell'imposta sostitutiva- la sanzione ridotta del 3,75% del tributo non versato e gli interessi legali.
E questa la soluzione più ragionevole a un quesito che ricorre con moltafrequenza tra i contribuenti, anche se sul punto sarebbe meglio avere una conferma ufficiale.
Le modalità della scelta
Il problema di fondo riguarda le modalità di esercitare l'opzione per la cedolare per l'anno 2011, con riferimento ai contratti in corso al 7 aprile scorso.
Per i nuovi contratti o per le proroghe registrate dopo la suddetta data, infatti, la scelta si effettua in sede di registrazione e non è influenzata da come sono pagati gli acconti.
Questo significa che se è stata comunicata l'opzione al momento della sottoscrizione del contratto, il contribuente che non paga gli acconti sarà al più sanzionato per l'omissione ma non perderà la cedolare. Per le locazioni già registrate, invece, è prevista una disciplina speciale.
In forza di questa, l'opzione si effettua in sede di compilazione del modello Unico 2012 per il 2011, con obbligo di pagamento degli acconti in corso d'anno.
Non è chiaro se il puntuale e integrale versamento degli acconti sia indispensabile ai fini della validità della scelta oppure se sia possibile rimediare a eventuali omissioni sino al modello Unico 2012.
Su questo punto la circolare 26/2001 dell'agenzia delle Entrate non appare esaustiva Un passo della circolare sembra propendere per la necessità del pagamento degli acconti.
Si tratta della parte in cui si ritiene che la lettera raccomandata di rinuncia agli aggiornamenti contrattuali debba essere inviata all'inquilino entro il pagamento della prima rata di acconto.
C'è tuttavia un altro passo della circolare che potrebbe essere valorizzato in senso opposto. Il riferimento è all'ipotesi in cui il contribuente provveda alla registrazione tardiva del contratto di locazione. Secondo le Entrate, in tale sede è comunque possibile manifestare la scelta per la cedolare.

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