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Venerdì 25 Novembre 2011
Società estere fuori elenco
Lotta all'elusione. La comunicazione sui beni assegnati ai soci non comprende i cespiti intestati a strutture oltreconfine.
Gli studi associati e le società semplici sono esonerati dal censimento

La comunicazione dei beni assegnati ai soci "dimentica" le società estere.
Il provvedimento del 16 novembre 2011, in conformità a quanto stabilito dal decreto legge 138/2011, limita infatti l'adempimento a coloro che esercitano attività di impresa, lasciando fuori gli utilizzi di beni intestati a soggetti esteri senza stabile organizzazione.
Sono inoltre esclusi i beni delle società semplici e delle associazioni professionali.
Iltermine
I contribuenti mettono a fuoco il perimetro dei soggetti interessati alla comunicazione dei beni ai soci da trasmettere entro ile aprile 2012.
Il provvedimento dell'agenzia delle Entrate richiama i soggetti che esercitano attività di impresa sia in forma individuale sia collettiva.
Si tratta delle imprese individuali, delle società di persone e di capitali, delle cooperative, degli enti commerciali, nonché degli enti non commerciali limitatamente alle attività di impresa eventualmente esercitate.
Sono inoltre coinvolte le stabili organizzazioni italiane di imprese non residenti e le società esterovestite (articolo 73, comma 5-bis, Tuir).
Gli esclusi
Non rilevano ibeni intestati a società estere senza stabile organizzazione in Italia, le quali, qualora non sia accettabile una residenza fiscale nel nostro paese in forza della regola della "sede effettiva", non possono considerarsi titolari di reddito di impresa.
Dato che l'obbligo è a carico anche del socio italiano utilizzatore si sarebbe invece potuto, senza necessità di coinvolgere società non sottoposte alla potestà impositiva italiana, estendere la comunicazione, per ragioni di equità, anche a queste fattispecie che spesso, oltre che a presentare profili di elusività, riguardano beni di valore significativo.
Rimangono inoltre esonerati dall'informativa, quali soggetti concedenti, le società semplici e le associazioni professionali, che non dovranno inviare i dati di beni che attribuiscono a soci o familiari. Per quanto attiene agli utilizzatori, il provvedimento richiama anche i soci di altre società del gruppo: l'obbligo dovrebbe limitarsi a entità legate da vincoli di controllo, escluse invece le società solo collegate.
La comunicazione si estenderebbe, secondo l'allegato tecnico, a soci-utilizzatori diversi dalle persone fisiche. E daescludere che siano comprese in tale ambito società commerciali o titolari di reddito di impresa per i quali l'articolo 67 del Tuir non si applica.
Potrebbero invece rientrarvi società semplici o associazioni professionali che siano soci (o di cui facciano parte persone fisiche che sono soci) della società concedente.
Si pensi a una Srl che dà in uso un immobile a uno studio associato formato in tutto o in parte da soci della società proprietaria.
I non residenti
Non vi sono esoneri dalla comunicazione per i beni che le società italiane danno in uso a persone fisiche con residenza fiscale estera L'articolo 23 del Tuir considera tassabili per i non residenti i �«redditi diversi�» (tra cui la nuova fattispecie introdotta dal Dl 138) relativamente a beni che si trovano in Italia (Srl che dà in comodato un immobile in Italia a un socio francese).
In questi casi (salva l'eventuale applicazione di convenzioni internazionali) il socio non residente dovrà, dal 2012, dichiarare il reddito al pari di una persona fisica italiana, il che giustifica l'invio delle informazioni anche per questi soggetti.

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