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Lunedì 16 Dicembre 2002  |
La ritenuta non si applica ai consumatori |
In base all’articolo 2, comma 3, lettera m, DPR 633/72 la vincita dei beni messi in palio non costituisce cessione ai fini dell'Iva. La cessione del bene da parte del vincitore-assegnatario, invece, dà luogo a un'operazione imponibile. Se il bene assegnato è stato utilizzato prima della cessione, l'Iva si applica secondo la disciplina del regime dei beni usati, in base al quale l'imposta si calcola sulla differenza (margine) tra il corrispettivo di vendita e il prezzo di acquisto (articolo 36 del Dl 41/95). In questo caso, mancando un effettivo prezzo di acquisto, il margine è pari al corrispettivo di vendita. Secondo l'articolo 38 del Dl 41/95, inoltre, l'imposta così applicata è indetraibile da parte dell'acquirente. (Fonte: Il Sole 24 Ore)
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