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Lunedì 16 Dicembre 2002  |
Il part time non penalizza la pensione |
I contratti di lavoro a tempo parziale sono sempre più diffusi e ci si chiede quale sarà il loro trattamento pensionistico e, in particolare, se vi sono delle differenze per determinare il diritto e la misura dello stesso trattamento rispetto al contratto di lavoro a tempo pieno. L'articolo 5, comma 11 del decreto legge 30 settembre 1984, n. 726, convertito nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, prevedeva che «nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale e viceversa, ai fini della determinazione dell'ammontare del trattamento di pensione, si computa per intero l'anzianità relativa ai periodi di lavoro a tempo pieno e proporzionalmente all'orario effettivamente svolto l'anzianità inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale. La predetta disposizione trova applicazione con riferimento ai periodi di lavoro successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto», cioè alla data del 6 gennaio 1985. (Fonte: Il Sole 24 Ore)
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