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Lunedì 13 Gennaio 2003  |
Non cade l'agevolazione sugli interventi «mirati» |
Accanto all'agevolazione dellƇ%, disciplinata dall'articolo 33, comma 3, legge 388/2000, esiste un ulteriore, meno noto, regime di favore per gli immobili rientranti nell'ambito di piani urbanistici di recupero. L'articolo 5 della legge 168/82 consente l'applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa ai trasferimenti di immobili inseriti in piani urbanistici di recupero, purché gli acquirenti siano i soggetti che effettuano il recupero. Quindi l'agevolazione richiede due condizioni: l'inserimento dell'immobile in un piano di recupero di iniziativa pubblica, o di iniziativa privata purché convenzionato; l'acquisto da parte di un soggetto che attua il recupero.La risoluzione 383/E sottolinea la diversità di interventi previsti dall'articolo 33, comma 3, legge 388/2000 e dall'articolo 5, legge 168/1982: l'agevolazione 1% riguarda gli interventi di costruzione, o al più di demolizione e ricostruzione, mentre l'articolo 5 si riferisce a tutta la gamma di interventi previsti dall'articolo 31, legge 457/1978. La risoluzione 383/E conclude chiarendo che fra la disposizione ex lege 388/2000 e quella della legge 168/1982, esiste un rapporto da genere a specie, per cui quest'ultima rimane applicabile al caso specifico dei piani di recupero. (Fonte: Il Sole 24Ore)
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