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Lunedì 13 Gennaio 2003  |
Tassa di registro con due tipi di sconto |
L'art. 33, comma 3, legge 388/2000 ha introdotto un particolare regime per i trasferimenti di immobili (sia aree che fabbricati) inseriti in zone soggette a piani urbanistici particolareggiati regolarmente approvati. L'agevolazione consiste nell'applicabilità dell'imposta di registro ridotta allƇ% e delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, a condizione che l'utilizzazione edificatoria avvenga entro cinque anni. La circolare 31 gennaio 2002, n. 11/E) ha sottolineato che le condizioni necessarie e sufficienti per poter applicare tale regime sono date dalla presenza di un piano urbanistico particolareggiato, di iniziativa pubblica o di iniziativa privata, regolarmente approvato ai sensi della normativa statale e regionale. In caso di convenzioni di lottizzazione è necessaria l'avvenuta stipula della convenzione fra Comune e privati prima del trasferimento immobiliare; utilizzazione edificatoria dell'area entro cinque anni dal trasferimento. Per integrare tale condizione è necessario che entro cinque anni dall'acquisto, sia stato realizzato il rustico comprensivo delle mura perimetrali delle singole unità e sia stata completata la relativa copertura. (Fonte: Il Sole 24Ore)
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