News |
|
Giovedì 16 Gennaio 2003  |
Calcolo obbligato per la «no tax area» |
La circolare 2/E del 15 gennaio 2003 fornisce dei chiarimenti relativamente all'art. 2 della legge 289/2002. Relativamente alla deduzione di 3mila euro, dell'art. 10-bis, I comma, del Tuir, la circolare precisa che: abbatte il reddito complessivo, aumentato del credito d'imposta per gli utili distribuiti da società ed enti ma diminuito degli oneri deducibili; opera forfetariamente per tutti i contribuenti, a prescindere dalla tipologia di reddito prodotto, esclusivamente in considerazione del reddito complessivo maturato nel periodo d'imposta. Pertanto, qualora il reddito derivi da una attività di lavoro autonomo, la deduzione non va rapportata al periodo di durata del rapporto di lavoro. Per quanto riguarda la detrazione d'imposta per i redditi di lavoro dipendente, la circolare chiarisce che, dal periodo d'imposta 2003, la detrazione non è più finalizzata al riconoscimento, ancorché in misura forfetaria, delle spese sostenute per la produzione del reddito, bensì al mantenimento della progressività dell'imposizione. Per effetto di questa modifica dovrà essere valutata la ripercussione dell'innovazione sul trattamento di alcune componenti del reddito di lavoro dipendente, come il rimborso di spese per le trasferte nel comune sede di lavoro, considerato che fino al 2002 questi ultimi rimborsi erano soggetti a tassazione nel presupposto che a fronte di essi era riconosciuta la detrazione delle spese di produzione del reddito. (Fonte: Il Sole 24Ore)
|
torna all'archivio News |
|
|
|