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Venerdì 17 Gennaio 2003  |
L'integrativa allarga il «raggio» |
La circolare n. 3/E si occupa pure dell'integrazione degli imponibili per gli anni pregressi disciplinata all'articolo 8 della Finanziaria 2003. Nuovi soggetti ammessi, oltre a quelli già espressamente previsti, sono gli eredi e i soggetti in liquidazione. Per gli eredi si afferma, che nel caso di decesso del de cuius tra il 16 dicembre 2002 e il 16 marzo 2003 il versamento delle imposte e il termine di presentazione della dichiarazione integrativa slittano di sei mesi (al 16 settembre 2003). Per i soggetti in liquidazione, si precisa che l'integrazione può essere effettuata anche per le dichiarazioni "provvisorie" in base all'articolo 124, comma 2 del Tuir. Queste dichiarazioni, invece, non possono formare oggetto di definizione "tombale". Per le società di persone e soci, la norma dispone che la società di persone (e soggetti assimilati) deve comunicare ai soci entro il 16 aprile 2003 l'avvenuta integrazione dell'imponibile da parte della società stessa. (Fonte: Il Sole 24Ore)
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