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Venerdì 24 Gennaio 2003  |
Gli «scudi» offrono nuove garanzie |
Le correzioni contenute nel maxi-emendamento al decreto legge 282/02 comportano rilevanti modifiche sia per lo «scudo imprese» sia per la riapertura destinata alle persone fisiche. Sembra sia consentito fruire dello scudo anche per le attività rimpatriate prima del 1° gennaio 2003, comunque entro il 30 giugno. La sanatoria si applicherebbe alle attività detenute all'estero al 31 dicembre 2001, eliminando le date soglia del 1° agosto in caso di rimpatrio e del 27 settembre in caso di regolarizzazione e allineando lo scudo delle persone fisiche con quello delle imprese. Si elimina, in questo modo, la necessità di una speciale dichiarazione integrativa dei redditi prodotti dalle attività detenute all'estero dal 27 settembre 2001 al 31 dicembre 2001. Inoltre, viene stabilito che la possibilità di forfetizzare i redditi derivanti dalle attività finanziarie rimpatriate si applica solo a quelli percepiti dal 31 dicembre 2001. La somma dovuta per l'emersione è ridotta al 2,5% per le emersioni effettuate entro il 16 aprile 2003, anziché il 17 marzo. Per quanto riguarda il successivo rimpatrio delle attività regolarizzate, viene proposta la possibilità di rimpatriare, entro il 30 giugno 2003, il denaro e le attività finanziarie già regolarizzate con l'art. 15 del decreto legge 350/01, ottenendo i benefici (si ritiene, in particolare, quelli in tema di riservatezza) di cui all'art. 14 dello stesso decreto. I rimpatri effettuati dopo il 16 marzo 2003 comporteranno il pagamento di una somma pari allo 0,5% delle attività. (Fonte: Il Sole 24Ore)
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