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Mercoledì 5 Febbraio 2003  |
Si scioglie il nodo Iva degli «associati» |
L'art. 5 del Dl 282/02, con l'emendamento presentato il 24 gennaio scorso, in questi giorni in discussione al Parlamento, prevede che per gli associati in partecipazione che apportano solo lavoro non dovranno essere più assoggettati a Iva. La correzione risolve, in modo definitivo, una situazione di incertezza che perdurava da parecchi anni e che era stata riaperta con la risoluzione 252 del 30 luglio 2002. Nella risoluzione l'agenzia sosteneva l'assoggettamento a Iva degli specifici redditi sulla base di due motivi: la prima relativa al fatto che se le partecipazioni agli utili, attribuite agli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro, costituiscono redditi di lavoro autonomo assimilati (art. 49, comma 2, del Tuir), gli associati eserciterebbero un'attività di lavoro autonomo e ciò renderebbe soddisfatto il requisito soggettivo di cui all'art. 5 del Dpr 633/72, in base al quale è soggetto a Iva l'esercizio per professione abituale di un'attività di lavoro autonomo; la seconda parte dal presupposto che l'attività dell'associato, costituendo un'obbligazione di «fare», rientra nelle prestazioni di servizi e quindi nel novero delle fattispecie contemplate nell'art. 3, comma 1, del Dpr 633/72. (Fonte: Il Sole 24Ore)
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