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Venerdì 14 Febbraio 2003  |
Iva, perdono per l'autofattura |
Tra le correzioni al Dl 282 del 2002, è stata inserita una modifica all'art. 8 della L. 289 del 2002, che introduce la sanatoria per una violazione che, nella maggior parte dei casi, non causa alcun danno all'erario. Ovvero, è previsto il condono gratuito per chi ha omesso l'autofattura in presenza di una cessione di beni o di una prestazione di servizi ricevuta da un soggetto estero a condizione, però, che l'operazione da assoggettare ad imposta con l'istituto del reverse charge sia totalmente detraibile. Inoltre, la Finanziaria dispone che per tutte le violazioni derivanti dalla mancata applicazione del reverse charge, l'integrazione deve operarsi esclusivamente con riferimento all'imposta che non avrebbe potuto essere computata in detrazione e che la disposizione opera a condizione che il contribuente si avvalga della definizione di cui all'articolo 9-bis riferita alla sanatoria sugli omessi versamenti. (Fonte: Il Sole 24Ore)
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