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Lunedì 7 Luglio 2003  |
Ici, tempi supplementari con sanzioni ridotte |
I contribuenti Ici, che hanno "saltato" la scadenza del 30 giugno 2003 per pagare la prima o unica rata del tributo, possono rimediare valendosi del ravvedimento spontaneo. La sanzione minima per omesso o tardivo versamento è del 30 per cento. La sanzione si riduce ad un ottavo del minimo se il tardivo versamento viene eseguito entro trenta giorni dalla sua scadenza (quindi entro il 30 luglio 2003) e corrisponde perciò al 3,75% dell'importo della violazione. I contribuenti che invece hanno omesso, o versato in maniera insufficiente, la prima rata Ici 2002, scaduta il 1° luglio 2002, così come la seconda rata scaduta il 20 dicembre 2002, e non regolarizzata con il perdono "breve" possono sanare la loro posizione con la sanzione del 6%, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel quale è stata commessa la violazione, cioè, di norma, entro il 31 luglio 2003, per chi presenterà l'Unico 2003 a poste o banche, o entro il 31 ottobre 2003 per chi presenterà l'Unico 2003 in via telematica. (Fonte: Il Sole 24Ore del 6/7)
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