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Mercoledì 27 Agosto 2003
Correzioni agli accertamenti, i limiti agli uffici tributari
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 11114 del 16 luglio 2003 ha stabilito che la rinnovazione dell´atto nullo, per omessa indicazione dell´aliquota applicata dall´Ufficio, non costituisce violazione dell´art. 43 del DPR 600/73, che consente le modifiche dell´avviso di accertamento soltanto in caso di sopravvenienza di nuovi elementi di conoscenza da parte dell´Ufficio Tributario.
L´Ufficio Tributario ha il potere di rinnovare l´atto di accertamento, entro il termine di decadenza, correggendo gli errori commessi, purchè l´atto rinnovato non costituisca elusione o violazione dell´eventuale giudicato che si è formato proprio sull´atto nullo (Fonte: Il Sole 24Ore)
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