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Giovedì 11 Settembre 2003
Agenti, sì alla deducibilità dell'indennità suppletiva
L'accantonamento per indennità suppletiva di clientela è deducibile. Con la sentenza 22 giugno 2003, n. 10221, la Cassazione chiarisce una vertenza di lunga durata, relativa all'esatta interpretazione di quanto disposto dal Testo unico delle imposte sui redditi.
L'articolo 70, comma 3, del Tuir stabilisce infatti che nella determinazione del reddito d'impresa sono deducibili «gli accantonamenti relativi alle indennità di fine rapporto di cui alle lettere c), d) ed f) del comma 1 dell'articolo 16».
La lettera d), in particolare, riguarda «le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia». (Fonte: Il Sole 24Ore)
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