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Sabato 20 Novembre 2004
Doppia istanza per i rimborsi Irap
Meglio non essere parsimoniosi nelle istanze di rimborso Irap; da un lato infatti occorre indicare espressamente tra le motivazioni dell'istanza la presunta incompatibilità del tributo con la legislazione comunitaria, con conseguente necessità di riproporre l'istanza per i piccoli professionisti che l'hanno già inoltrata sulla base dell'assenza di autonoma organizzazione e dall'atro l'incertezza sul soggetto competente a ricevere la richiesta spinge a proporre due istanze, una indirizzata all'Agenzia delle entrate competente e l'altra alla regione; questi i preziosi consigli operativi offerti ieri in due note operative della Fondazione Luca Pacioli del Centro studi del Consiglio nazionale dei ragionieri commercialisti, diffuse proprio in concomitanza con la sentenza della Cassazione che avalla le tesi dei contribuenti che svolgono la propria attività in assenza di autonoma organizzazione e con l'imminente intervento della Corte di giustizia sulla presunta sovrapposizione tra Irap e Iva.
(Fonte: Italia Oggi)
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