Forum Fiscale
 


• Torna all'elenco Categorie
• Torna all'elenco argomenti della categoria 730
L'utente connesso č:
Autore Argomento: 730 PRECEDENTI
SW002540

Status:
Nuovo


4
Messaggi
Data: 15/04/2003 20:51:35    
PER ERRORE HO MESSO A CARICO DI UN UTENTE LA MOGLIE, CHE INVECE AVEVA UN REDDITO SUPERIORE AI 5.500.000 LIRE.
QUESTO NEL 730/2001 E NEL 730/2002.
Per il il reddito del 2001 pensavo di rimediare ruipresentando un Unico 2002 e facenfo il ravvedimento operoso, versando la detrazione usufruita + sanzione di 8% (o sbaglio?), oltre gli interessi legali maturati.
Per il reddito del 2000 cosa posso fare ? Forse il condono?
Se si come? E quali cifre o percentuali dovrei versare?
o si può fare altro?



IS01CR67

Status:
Assiduo


26
Messaggi
Data: 16/04/2003 21:30:47    
Purtroppo l'errore commesso riguarda gli artt.36-bis e 36-ter del DPR 600/73, pertanto le due dichiarazioni di cui al quesito non rientrano in nessuna delle sanatorie introdotte dalla Legge 289/2002 e di prossima scadenza.
Tuttavia è possibile corregerle con i normali strumenti messi a disposizione del contribuente dall'ordinamento tributario vigente. In particolare l'art.8, comma 2, del DPR 322/98 prevede che la correzione degli errori e l'integrazioni delle omissioni nelle dichiarazioni dei redditi, sia "a favore" che "a sfavore" del contribuente, possono effettuarsi mediante la presentazione di una successiva dichiarazione "rettificativa".Quest'ultima deve essere presentata entro i termini per l'accertamento (31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione originaria) su modello conforme a quello approvato per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione rettificativa.
In caso di dichiarazione rettificativa "a sfavore" del contribuente è dovuta la sanzione per infedele dichiarazione prevista dall'art. 1 del D.Lgs.471/97; inoltre sono dovute le sanzioni del 30% in caso di omesso o ritardato versamento delle imposte dovute.
Se la dichiarzione "rettificativa" viene presentata entro il termine di presentazione della dichiarzione relativa all'anno nel corso del quale l'errore o l'omissione si è verificato, si rientra nel c.d. "ravvedimento operoso" a condizione che contestualmente si provveda anche a versare le maggiori imposte dovute aumentate degli interessi legali e le sanzioni applicabili ridotte ad 1/5 .
Nel caso di specie è ancora possibile avvalersi del c.d. "ravvedimento operoso" solo per il 730/2002, per la determinazione della misura della sanzione ridotta da versare è necessario conoscere ulteriori dati (in particolare il quantum dell'eventuale omesso versamento).






Torna al Forum
 
Bonus Sociale Elettricitā
 
Archivio Avvisi
2 Dicembre 2011
Leader Modelli 2011 - rel. 1.0.3.0
Disponibile in area riservata - sezione download - la Release 1.0.3.0 di Leader Modelli 2011. ...
2 Dicembre 2011
Leader 730 2011 - rel. 1.0.3.5
Disponibile in area riservata - sezione download - la Release 1.0.3.5 di Leader 730 2011. ...
Archivio News
 
 
Meteo


Powered by © IlMeteo.it

Previsioni
AgroMeteorologiche
Sesamo Software S.p.A. Sesamo Software
Servizi Informatici
Sesamo Servizi
Sito Internet
Sesamo Servizi s.c. a r.l.

CSS Valido!