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L'utente connesso č:
Autore Argomento: DECUCIBILITā
SW002607

Status:
Occasionale


11
Messaggi
Data: 26/05/2004 11:18:15    
SI VUOLE SAPERE SE POSSONO ESSERE DETRAIBILI O DEDUCIBILI I VERSAMENTI EFFETUATI NEL 2003 PER LE ADOZIONI A DISTANZA.


IS01CR67

Status:
Assiduo


26
Messaggi
Data: 26/05/2004 19:29:35    
Con la circolare n. 95/E del 2000 è stato affermato che le spese sostenute per le adozioni a distanza non rappresentano né onere deducibile né onere detraibile: Come è noto, invece sono oneri detraibili le erogazioni liberali a favore delle ONLUS. Sono pertanto detraibili le somme erogate a favore di ONLUS per adozioni a distanza.
Si ritiene che sia possibile operare la detrazione prevista dall´articolo 13-bis, lettera i-bis) per le erogazioni liberali in denaro a favore delle ONLUS a condizione che l´erogazione in denaro sia utilizzata nell´ambito dell´attività istituzionale della ONLUS volta a favore i soggetti che versano in una condizione di bisogno e a condizione che l´erogazione sia indicata nelle scritture contabili dell´Organizzazione non lucrativa. A tal fine è necessario che sia la stessa ONLUS che percepisce l´erogazione a certificare la spettanza o meno della detrazione d´imposta.



IS01CR67

Status:
Assiduo


26
Messaggi
Data: 26/05/2004 19:31:03    
Con la circolare n. 95/E del 2000 è stato affermato che le spese sostenute per le adozioni a distanza non rappresentano né onere deducibile né onere detraibile: Come è noto, invece sono oneri detraibili le erogazioni liberali a favore delle ONLUS. Sono pertanto detraibili le somme erogate a favore di ONLUS per adozioni a distanza.
Si ritiene che sia possibile operare la detrazione prevista dall´articolo 13-bis, lettera i-bis) per le erogazioni liberali in denaro a favore delle ONLUS a condizione che l´erogazione in denaro sia utilizzata nell´ambito dell´attività istituzionale della ONLUS volta a favore di soggetti che versano in una condizione di bisogno e a condizione che l´erogazione sia indicata nelle scritture contabili dell´Organizzazione non lucrativa. A tal fine è necessario che sia la stessa ONLUS che percepisce l´erogazione a certificare la spettanza o meno della detrazione d´imposta.





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