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Autore Argomento: CONTRATTO DI LOCAZIONE AGEVOLATO
SW002666

Status:
Occasionale


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Data: 10/06/2004 19:52:34    
SI DESIDERA CONOSCERE I REQUISITI ESSENZIALI PER BENEFICIARE DELLE DETRAZIONI PER I CONTRATTI DI LOCAZIONE A "CANONE CONVENZIONALE".
INOLTRE TALE BENEFICIO DEVE ESSERE RICHIAMATO NEL CONTRATTO STIPULATO FRA LE PARTI?


IS01CR67

Status:
Assiduo


26
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Data: 10/06/2004 20:50:40    
Dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione
La sezione dovrà essere compilata dai locatori che hanno concesso un immobile in locazione a canone convenzionale, in base alla legge 9/12/1998, n. 431 art.2 comma 3 e art.4, potendo così usufruire di una particolare deduzione sul reddito dell'unità abitativa locata.

Tale legge ha introdotto una serie di importanti innovazioni in merito alla disciplina delle locazioni.
Innanzitutto viene stabilita la possibilità di scelta tra due distinte modalità contrattuali:

1 - il contratto libero, che consente alle parti di definire autonomamente l'entità del canone e altri aspetti contrattuali;
2 - Il contratto concordato, contratto stipulato sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale che hanno per oggetto unità abitative situate nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni.

Il ricorso a questo secondo tipo di contratto consente al locatore di usufruire di agevolazioni fiscali ai fini delle imposte dirette (Irpef ed Irpeg), ai fini dell'imposta di registro e ai fini ICI.

Per poter usufruire di tali agevolazioni è necessario che il contratto concordato abbia per oggetto immobili urbani adibiti ad uso abitativo e situati nei comuni definiti ad alta densità abitativa.


I comuni considerati ad alta densità abitativa sono quelli di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 Dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 Febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni, ed in particolare si tratta degli immobili situati:

a Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia nonché nei comuni ad essi confinanti;

in tutti gli altri capoluoghi di provincia;

nei comuni, considerati ad alta tensione abitativa, individuati nella delibera CIPE 30 maggio 1985, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 19 Giugno 1985, non compresi nei punti precedenti;

nei comuni di cui alla delibera CIPE 8 aprile 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 Aprile 1987, non compresi nei punti precedenti;

nei comuni terremotati della Campania e della Basilicata.

Non potranno godere delle agevolazioni previste per questi tipi di contratti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica e gli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche.

L'agevolazione fiscale più consistente introdotta dall'articolo 8 della legge 9/12/1998, n. 431 riguarda l'IRPEF. In particolare, è prevista una deduzione forfetaria pari al 30% da applicare (da parte del soggetto che presta assistenza fiscale: C.A.F., datore di lavoro o ente pensionistico) al reddito determinato ai sensi dell'art. 34 del T.U.I.R. (che già prevede una deduzione forfetaria del 15% applicata sui canoni di locazione, deduzione elevata al 25% per gli immobili localizzati a Venezia centro e nelle isole di Giudecca, Murano e Burano).

Per poter usufruire delle agevolazioni introdotte dalla nuova legge sulle locazioni è necessario che l'immobile venga concesso in locazione sulla base di un contratto concordato e che lo stesso sia ubicato in uno dei comuni definiti "ad alta densità abitativa".

Per determinare il reddito dell'immobile locato a regime di canone concordato è necessario confrontare la rendita catastale già rivalutata del 5% e il canone di locazione ridotto della deduzione forfetaria del 15 o del 25%. Se la rendita catastale risulta maggiore rispetto al canone di locazione, questo importo, ridotto ulteriormente del 30%, corrisponde al reddito del fabbricato in questione; se invece il canone di locazione è maggiore della rendita catastale rivalutata questo importo, sempre ridotto del 30%, viene considerato il reddito imponibile dell'immobile.

Canone annuo di locazione di un appartamento sito a Milano con contratto concordato: € 6.197.
Rendita catastale (già rivalutata del 5% € 1.291.
Reddito imponibile determinato ai sensi dell'art. 34 del Tuir: € 6.197 x 85% = € 5.267.
Reddito imponibile determinato applicando l'ulteriore agevolazione prevista: € 5.267 - 30% = € 3.687.
Essendo l'importo del canone di locazione (dedotto del 15%) superiore rispetto alla rendita catastale, tale importo, ulteriormente dedotto del 30%, può essere considerato il reddito imponibile del fabbricato.

N. ord. di riferimento
Indicare il numero del rigo del quadro B nel quale sono stati riportati i dati dell'unità immobiliare locata.

Modello n.
Solo se è necessario compilare più modelli, scrivere il numero del modello sul quale sono stati riportati i dati dell'immobile locato.

Data
Indicare la data di registrazione del contratto di locazione concordato.

Numero
Indicare il numero di registrazione del contratto di locazione.

Ufficio Registro
Indicare il codice identificativo dell'Ufficio del registro presso il quale è stato registrato il contratto di locazione o, ove istituito, dell'Ufficio delle Entrate (codice riportato sul Modello di versamento F23 con il quale è stata pagata l'imposta di registro).

Anno di presentazione dichiarazione ICI
Indicare l'anno di presentazione della denuncia dell'immobile ai fini ICI.

Comune di ubicazione dell'immobile
Indicare il comune nel quale è situato l'immobile locato con contratto concordato.

Provincia (sigla)
Indicare la sigla della provincia cui fa capo il comune di ubicazione dell'immobile locato.



IS01CR67

Status:
Assiduo


26
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Data: 10/06/2004 21:06:59    
LA PRECEDENTE RISPOSTA AFFRONTAVA L'ARGOMENTO DALLA PARTE DEL LOCATORE ( QUADRO B - APPOSITA SEZIONE - RIGHI B11, B12, B13)QUELLA SEGUE AFFRONTA L'ARGOMENTO DALLA PARTE DEL LOCATARIO QUALORA QUESTI UTILIZZI L'IMMOBILE COME ABITAZIONE PRINCIPALE (QUADRO E - SEZIONE IV -RIGO E29)

Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale locati con contratti in regime convenzionale
Questo rigo deve essere utilizzato dai contribuenti che dimorano abitualmente in un'abitazione per la quale risultino intestatari di un contratto di locazione stipulato secondo le disposizioni della legge n. 431 del 1998 (contratti concordati o convenzionali).
Tale legge regolamenta principalmente i centri ad alta densità abitativa, ma in mancanza di una regolamentazione di tali accordi a livello locale, la detrazione spetta ugualmente se il contratto rispetta le condizioni fissate dal decreto di cui all'art. 2 comma 3 e all'art. 4, comma 2 e 3 della L. n. 431 del 1998.

La detrazione non spetta mai per i contratti di locazione che il singolo contribuente stipula con gli enti pubblici. Ad esempio i titolari di contratti con gli Istituti case popolari non possono godere di questo beneficio.

Per usufruire della detrazione occorre compilare il rigo in questo modo:

nella colonna 1 indicare il numero dei giorni nei quali l'unità immobiliare locata è stata effettivamente adibita ad abitazione principale;

nella colonna 2 indicare la percentuale di detrazione spettante. Infatti se il contratto è intestato a più persone, la detrazione va divisa fra tutte queste e quindi sarà 50% se gli intestatari sono due, 100% se è uno solo.

Qualora nel corso dell´anno sia variata la percentuale di spettanza della detrazione occorre compilare per ognuna di esse un rigo E29. In tal caso la somma dei giorni indicati nella colonna 1 dei diversi righi non può essere superiore a 365.

La detrazione d'imposta che verrà attribuita dal soggetto che presta l'assistenza fiscale sarà di:

495,80 euro se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro;

247,90 euro, se il reddito complessivo è compreso fra 30.987,41 e 15.493,71 euro;

nessuna detrazione se il reddito complessivo è superiore ai 30.987,41 euro.






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